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Sez. 5, Sentenza n. 1184 del 27/01/2001 (Rv. 543497 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Nullità - Raggiungimento dello scopo della notifica - Sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Costituzione del convenuto avvenuta tardivamente ed al solo scopo di far rilevare il vizio - Effetto sanante - Configurabilità.
Stato
decisa il 2001-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543497-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

Il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma terzo, cod. proc. civ., secondo cui "la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato" vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. Da ciò consegue che la costituzione del convenuto, ancorché tardiva ed effettuata al fine dichiarato di far rilevare il vizio, preclude la declaratoria di nullità, dal momento che la convalidazione della notifica da essa indotta opera "ex tunc".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)