Sez. 3, Sentenza n. 2462 del 20/04/1982 (Rv. 420318 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI - ADEGUATEZZA DEL PREZZO CONVENUTO - ACCERTAMENTO - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI - ADEGUATEZZA DEL PREZZO CONVENUTO - ACCERTAMENTO - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
Poiché nel procedimento esecutivo è il pignoramento che pone il vincolo di devoluzione effettiva del patrimonio del debitore al soddisfacimento del creditore, in tale momento si cristallizza la situazione giuridica opponibile ai creditori pignoranti e ai terzi che dall'esecuzione forzata acquisiscano diritti. Conseguentemente, nel caso di locazione concernente i beni pignorati anteriore al pignoramento, l'adeguatezza del prezzo - che l'art. 2923 cod. civ. pone, insieme ad altre, come condizione per l'applicabilità alla particolare situazione del generale principio emptio non tollit locatum - va considerata con riferimento alla data del pignoramento e non a quella della stipulazione del contratto, ovvero della assegnazione del bene.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 2923
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)