Sez. 3, Sentenza n. 2214 del 15/02/2001 (Rv. 543879 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO | Idoneità ad attribuire carattere di esclusività al foro indicato - Condizioni - Enunciazione inequivoca dell'intenzione di escludere i fori ordinari - Necessità - Clausola che designa un determinato foro come competente per ogni controversia concernente uno specifico rapporto - Sottrazione della competenza ai fori previsti dalle norme di rito - Configurabilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO
La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, attribuisce al foro designato competenza esclusiva solo se vi è una pattuizione che, pur rimanendo svincolata da qualsiasi onere di forma, esprima, tuttavia, l'inequivoca intenzione delle parti di sottrarre la competenza agli altri fori; tale non è la clausola che designa un determinato foro come competente per ogni controversia concernente uno specifico rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)