Sez. 3 - , Sentenza n. 6930 del 09/01/2019 Ud. (dep. 13/02/2019) Rv. 275003 - 01
GIUDICE - ASTENSIONE - EFFETTI | Accoglimento - Dichiarazione di conservazione d'efficacia degli atti anteriormente compiuti - Omissione - Conseguenze - Rinnovazione - Possibilità.
GIUDICE - ASTENSIONE - EFFETTI
La nullità di ordine generale, a regime intermedio, derivante dall'omessa dichiarazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, cod. proc. pen., della conservazione di efficacia degli atti compiuti dal giudice poi astenutosi o ricusato, se tempestivamente eccepita dalla difesa dell'imputato che vi abbia interesse avanti al diverso giudice incaricato della prosecuzione del giudizio, può essere emendata dal compimento dell'atto omesso da parte della stessa autorità che ha deciso sulla dichiarazione di astensione o ricusazione, che sia stata investita, in tal senso, dal nuovo giudice designato secondo le regole dell'ordinamento giudiziario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)