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Sez. 6, Sentenza n. 20097 del 18/03/2003 Cc. (dep. 05/05/2003) Rv. 227211 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - EFFETTI | Provvedimento concernente l'efficacia degli atti compiuti dal giudice astenuto, ex art. 42, comma secondo, cod. proc. pen., in sequenza ravvicinata, ma non contestuale con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227211-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - EFFETTI

La mancata piena contestualità tra accoglimento dell'astensione e decisione in merito agli atti meritevoli di conservare efficacia non incide sul rispetto del dettato dell'art. 42 cod. proc. pen., che fa riferimento ad una decisione intrinsecamente unitaria e coerente che ben può essere adottata in una sequenza ravvicinata, ove questa sia giustificata da diversi tempi di ponderazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)