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Sez. 6, Sentenza n. 550 del 16/12/2015 Ud. (dep. 08/01/2016) Rv. 265708 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Disciplina transitoria di cui alla L. n. 251 del 2005 - Reato permanente - Cessazione in epoca successiva alla entrata in vigore della novella - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265708-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di prescrizione, per i reati permanenti in corso di consumazione all'epoca di entrata in vigore della legge n.251 del 2005, trova applicazione la sola disciplina vigente al momento della cessazione, anche se meno favorevole per l'imputato, in quanto la natura permanente del reato rende irrilevanti le disposizioni transitorie. (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento a contestazione relativa al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, recante l'indicazione della sola data di inizio della condotta, ha ritenuto applicabile la nuova disciplina e, quindi, i più lunghi termini di prescrizione "intermedia").

Riferimenti normativi: Legge 05/12/2005 num. 231 art. 10, Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)