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Sez. 2, Sentenza n. 14529 del 23/03/2016 Ud. (dep. 11/04/2016) Rv. 266467 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Sentenza di condanna per un reato abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - Competenza del giudice dell 'impugnazione - Decisione sulle statuizioni civili - Necessità.
Stato
decisa il 2016-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266467-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

In caso di impugnazione di sentenza di condanna relativa ad una delle fattispecie criminose abrogate dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.7, il giudice, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve comunque decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. (Fattispecie in tema di danneggiamento non aggravato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)