Sez. 2, Sentenza n. 7778 del 14/02/1990 Ud. (dep. 31/05/1990) Rv. 184508 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - CAUSALITÀ MATERIALE TRA DELITTO VOLUTO ED EVENTO NON VOLUTO - SUSSISTENZA - SUFFICIENZA.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - CAUSALITÀ MATERIALE TRA DELITTO VOLUTO ED EVENTO NON VOLUTO - SUSSISTENZA - SUFFICIENZA.*
In tema di morte o lesione come conseguenza di altro delitto, il rapporto tra delitto voluto ed evento non voluto è stabilito dall'art. 586 cod. pen. in termini di pura e semplice causalità materiale. Infatti se l'autore, pur di realizzare l'evento voluto, abbia previsto anche l'evento mortale o lesivo e tuttavia abbia ugualmente posto in essere la sua condotta, egli risponde anche dell'evento mortale o lesivo perché sorretto da causalità non solo materiale, ma anche psichica. Soltanto nel caso in cui difetti anche il dolo indiretto e risulti spezzato il nesso di causalità materiale da qualche fattore eccezionale, imprevisto ed imprevedibile posto al di fuori del controllo del reo, questi non risponderà dell'evento non voluto; se, invece, manca il dolo indiretto, ma non si sia risolto il nesso di causalità materiale, il reo risponderà dell'evento a titolo colposo. (Conf mass n 179930, sulla prima parte; (Conf mass n 178194, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)