Sez. 6, Sentenza n. 12482 del 04/11/1988 Ud. (dep. 15/12/1988) Rv. 179930 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - INDAGINE SUGLI ESTREMI DI COLPA IN RELAZIONE ALL'EVENTO NON VOLUTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RATIO - CESSIONE DI SOSTANZA STUPEFACENTE: EROINA - MORTE SOPRAVVENUTA A SEGUITO DI ASSUNZIONE - RESPONSABILITÀ DI COLUI CHE HA CEDUTO DIRETTAMENTE L'EROINA ALLA VITTIMA E DELL'ORIGINARIO FORNITORE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - INDAGINE SUGLI ESTREMI DI COLPA IN RELAZIONE ALL'EVENTO NON VOLUTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RATIO - CESSIONE DI SOSTANZA STUPEFACENTE: EROINA - MORTE SOPRAVVENUTA A SEGUITO DI ASSUNZIONE - RESPONSABILITÀ DI COLUI CHE HA CEDUTO DIRETTAMENTE L'EROINA ALLA VITTIMA E DELL'ORIGINARIO FORNITORE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
La responsabilità che l'art. 586 cod. pen. prevede quando la morte o la lesione di una persona derivi dalla commissione di un delitto doloso come conseguenza non voluta dal colpevole, non abbisogna di indagini sugli estremi di colpa in relazione all'evento non voluto, purché l'evento diverso ed ulteriore verificatosi sia comunque collegato eziologicamente alla condotta precedente, essendo posto a carico dell'agente attraverso la riaffermazione del principio di cui all'art. 40 cod. pen. ne consegue che, in caso di morte sopravvenuta, e sicuramente prevedibile, a seguito di assunzione di eroina, risponde di tale evento non solo colui che ha ceduto direttamente alla vittima la predetta sostanza stupefacente, ma anche l'originario fornitore una volta che sia stato identificato. (nella fattispecie le indagini e le risultanze istruttorie avevano consentito di identificare l'originario e abituale fornitore di eroina che - poche ore prima del decesso di una giovane - aveva venduto alcuni grammi di droga ad altro giovane che, accompagnatosi poi alla vittima le aveva ceduto gratuitamente una dose). (V mass n 156067; (V mass n 169934; (V mass n 171976).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 586, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)