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Sez. 1, Sentenza n. 4851 del 13/10/1987 Ud. (dep. 21/04/1988) Rv. 178194 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - OMICIDIO - IN GENERE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - SUSSISTENZA DI DOLO INDIRETTO O EVENTUALE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI CUI ALL'ART. 586 COD. PEN. - ESCLUSIONE - MANCANZA DI DOLO INDIRETTO E DI NESSO DI CAUSALITÀ - CONSEGUENZE - FATTISPECIE: RITENUTA SUSSISTENZA DI OMICIDIO COLPOSO.*
Stato
decisa il 1987-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178194-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - OMICIDIO - IN GENERE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - SUSSISTENZA DI DOLO INDIRETTO O EVENTUALE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI CUI ALL'ART. 586 COD. PEN. - ESCLUSIONE - MANCANZA DI DOLO INDIRETTO E DI NESSO DI CAUSALITÀ - CONSEGUENZE - FATTISPECIE: RITENUTA SUSSISTENZA DI OMICIDIO COLPOSO.*

Qualora dal delitto doloso derivi un evento mortale o lesivo non voluto, deve verificarsi se tale evento abbia costituito oggetto di dolo indiretto. Infatti se l'autore, pur di realizzare l'evento voluto, abbia previsto anche l'evento mortale o lesivo e tuttavia abbia ugualmente posto in essere la sua condotta, in tal caso egli risponde anche dell'evento mortale o lesivo perché sorretto da causalità non solo materiale, ma anche psichica. Solo se faccia difetto anche il dolo indiretto e risulti spezzato il nesso di causalità materiale da qualche fattore eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, posto al di fuori del controllo del reo, questi non risponderà dell'evento non voluto; se, invece, manca il dolo indiretto, ma non si sia risolto il nesso di causalità, il reo risponderà dell'evento a titolo colposo. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso del pubblico ministero che aveva sostenuto la sussistenza dell'omicidio doloso, la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata con la quale i giudici avevano ritenuto l'omicidio colposo, conseguente ad incendio doloso, poiché morte e lesioni non erano state concretamente previste, in base ad elementi di fatto che inducevano a ritenere invece la previsione di "danneggiare, di distruggere le cose ed in tal modo intimidire, spaventare, terrorizzare e colpire l'avversario politico"). (Conf mass n 171945; (Conf mass n 169186).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 586, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)