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Sez. 5, Sentenza n. 1972 del 04/02/2015 (Rv. 634666 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Processo tributario - Proposizione del ricorso per cassazione - Luogo di notificazione - Disposizioni dettate dal codice di procedura civile - Applicabilità.
Stato
decisa il 2015-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634666-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

In caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali si applicano esclusivamente le disposizioni dettate dal codice di procedura civile e, quindi, con riguardo al luogo della notificazione medesima, non già l'art. 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, norma applicabile al solo processo tributario, ma la disciplina di cui all'art. 330 cod. proc. civ., con conseguente invalidità della notificazione del ricorso eseguita presso la segreteria del giudice "a quo", e ritualità, invece, (anche) della notificazione alla parte intimata presso il procuratore costituito nel precedente grado di giudizio qualora l'impugnazione non sia preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)