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Sez. 5, Sentenza n. 3419 del 21/02/2005 (Rv. 579901 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Processo tributario - Proposizione del ricorso per Cassazione - Luogo di notificazione - Disposizioni dettate dal codice di procedura civile - Esclusiva applicabilità.
Stato
decisa il 2005-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579901-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Alla proposizione del ricorso per Cassazione avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali devono ritenersi esclusivamente applicabili le disposizioni dettate dal codice di procedura civile, e quindi, con riguardo al luogo della notificazione medesima, non già l'art. 17 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, norma applicabile al solo processo che si svolge dinanzi alle Commissioni Tributarie, ma la disciplina di cui all'art. 330 cod. proc. civ., con conseguente invalidità della notificazione del ricorso eseguita presso la Segreteria del giudice "a quo", e ritualità, invece, (anche) della notificazione alla parte intimata presso il procuratore costituito nel precedente grado di giudizio, nell'ipotesi d'impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)