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Sez. 5, Sentenza n. 14996 del 20/11/2000 (Rv. 541922 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Indennità di buonuscita - Percezione - Relativa indicazione nella dichiarazione dei redditi - Omissione - Conseguenze - Riliquidazione delle ritenute Irpef ex legge n. 482 del 1985 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541922-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

Il mancato inserimento, nella dichiarazione dei redditi, delle somme percepite a titolo di indennità di buonuscita non osta all'accoglimento delle domande di riliquidazione delle ritenute Irpef presentate dopo il 1 gennaio 1980 a norma della legge n. 482 del 1985, potendo i dati necessari al calcolo eventualmente essere richiesti dall'Ufficio.

Riferimenti normativi: Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)