Sez. 6, Sentenza n. 15955 del 17/01/2012 Cc. (dep. 26/04/2012) Rv. 252601 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO | Falsa autocertificazione intesa dei benefici contribuitivi di cui alla l. n. 223 del 1991 - Sussistenza del reato - Ipotesi di cui all'art. 316 ter cod.pen. - Esclusione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO
Integra il delitto di truffa ai danni dell'INPS la produzione di una falsa autocertificazione sull'insussistenza di rapporti di collegamento tra le imprese che hanno posto in mobilità i lavoratori e quelle interessate alla nuova assunzione dei medesimi, volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici contributivi di cui agli artt. 8, comma secondo e 25, comma nono legge 223 del 1991, connessi all'assunzione di lavoratori in mobilità. (In motivazione, la Corte ha escluso che il comportamento in contestazione potesse integrare il reato di cui all'art. 316 ter, cod. pen., in quanto l'illecito risparmio ottenuto fraudolentemente non trova collegamento con alcuna erogazione da parte della p.a.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 1, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 25 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)