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Sez. 2, Sentenza n. 3011 del 03/08/1976 (Rv. 381789 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381789-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*

Sorge questione sulla giurisdizione ordinaria - in ordine alla quale la Corte suprema di Cassazione deve pronunciare a Sezioni Unite - quando si neghi la potesta giurisdizionale del giudice ordinario a conoscere di una determinata controversia ovvero si assuma che nessuna norma tuteli la situazione dedotta in causa o che in relazione ad essa nessuna norma conferisca un diritto soggettivo perfetto. Si esula dalla questione suddetta allorche, pur denunciandosi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in realta si controverta su quale debba prevalere fra due diritti soggettivi.In quest'ultima ipotesi la Corte suprema puo pronunciare a Sezione semplice. (nella specie, la lite verteva sulla dedotta prevalenza di un preteso diritto derivante da una servitu convenzionale, avente per oggetto l'Obbligo di non edificare se non ad una certa distanza del confine, sul diritto di chiedere, ai sensi degli artt 872 e 873 cod civ, il rispetto di una maggiore distanza, stabilita da un regolamento locale sopravvenuto). (V 3315/73, mass n 367203; (V 2968/73, mass n 366627; (V 2903/73, mass n 366534).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)