Sez. 3, Sentenza n. 12938 del 07/10/1988 Ud. (dep. 26/09/1989) Rv. 182157 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - REATI EDILIZI - PERTINENZA - NOZIONE - FATTISPECIE: PORTICO.*
EDILIZIA - IN GENERE - REATI EDILIZI - PERTINENZA - NOZIONE - FATTISPECIE: PORTICO.*
Rientrano nella nozione di pertinenza le cose, mobili ed immobili, le quali, pur conservando la loro individualità ed autonomia, vengono poste in durevole rapporto di subordinazione con altre per servire al miglior uso di queste ovvero per aumentarne il decoro e dalle quali possono essere separate senza alterazione dell'assenza e della funzione sia della cosa principale che di quella accessoria. (nella specie la Corte ha escluso che un porticato possa essere annoverato tra le pertinenze, poiché il portico non conserva una propria individualità e non è utilizzabile autonomamente). (Conf mass n 180386, sul concetto di pertinenza; (Conf mass n 177491, sul concetto di pertinenza; (Conf mass n 176031, sul concetto di pertinenza; (contra mass n 180663, per una tettoia a ridosso dell'abitazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 7 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)