Sez. 3, Sentenza n. 1064 del 09/10/1987 Ud. (dep. 30/01/1988) Rv. 177491 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - PERTINENZA - NOZIONE - FATTISPECIE: RITENUTA INSUSSISTENZA PER MANCANZA DI STRUMENTALITÀ FUNZIONALE.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - PERTINENZA - NOZIONE - FATTISPECIE: RITENUTA INSUSSISTENZA PER MANCANZA DI STRUMENTALITÀ FUNZIONALE.*
La legge urbanistica esclude la pertinenza dal regime concessorio non con riguardo all'atto di destinazione del dominus, bensì con riguardo ad un nesso funzionale e strumentale dell'opera "al servizio di edifici già esistenti, e cioè con riguardo ad un nesso oggettivo che non consenta, per natura e struttura, altro che la destinazione della cosa ad uso pertinenziale in modo durevole. Tale carattere di strumentalità funzionale della nuova opera rispetto a quella già esistente deve individuarsi dalle caratteristiche e dalla struttura dell'opera, la quale non sia logicamente ed economicamente utilizzabile in altro modo. Pertanto, nel campo penalistico è l'elemento oggettivo, che va valutato ai fini urbanistici per stabilire la nozione di "pertinenza", contrariamente a quanto occorre ai fini civilistici, per i quali è necessaria la presenza paritetica di entrambi gli elementi, quello soggettivo e quello oggettivo. (nella specie, relativa ad annullamento di sentenza assolutoria, la S.C. ha ritenuto trattarsi non di pertinenza, ma della realizzazione ex novo di un vano di cemento armato che, sia pure di limitata altezza e dimensione, non presentava alcun carattere di strumentalità funzionale e che ben poteva essere autonomamente utilizzato per Usi abitativi e non, e, comunque, per Usi non implicati alcun rapporto di servizio con l'edificio già esistente). (V mass n 176071; (V mass n 166902).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 7 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)