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Sez. 2, Sentenza n. 415 del 07/02/1969 (Rv. 338477 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - PIANI DI LOTTIZZAZIONE - EFFETTI - DIRITTI E DOVERI TRA LA PA ED IL PRIVATO PREDISPONENTE IL PIANO PER L'APPROVAZIONE - CONVENZIONALE ASSUNZIONE ED IMPOSIZIONE DA PARTE DEL PRIVATO DI SERVITU E DI PESI RECIPROCI DI CARATTERE REALE SUI FONDI LOTTIZZATI - AMMISSIBILITA- INOSSERVANZA DELLA CONVENZIONE - LEGITTIMAZIONE ESCLUSIVA DELLA PA A DOLERSENE - CONDIZIONI - INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338477-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - PIANI DI LOTTIZZAZIONE - EFFETTI - DIRITTI E DOVERI TRA LA PA ED IL PRIVATO PREDISPONENTE IL PIANO PER L'APPROVAZIONE - CONVENZIONALE ASSUNZIONE ED IMPOSIZIONE DA PARTE DEL PRIVATO DI SERVITU E DI PESI RECIPROCI DI CARATTERE REALE SUI FONDI LOTTIZZATI - AMMISSIBILITA- INOSSERVANZA DELLA CONVENZIONE - LEGITTIMAZIONE ESCLUSIVA DELLA PA A DOLERSENE - CONDIZIONI - INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

I piani di lottizzazione normalmente danno origine a diritti e doveri tra la pa ed il privato che predispone il piano stesso e ne richiede l'approvazione. Tuttavia, nella relativa convenzione il privato puo assumere l'impegno di costituire vere e proprie servitu e nella esecuzione del piano possono essere imposti su ogni lotto taluni pesi per l'utilita degli altri lotti, con carattere reale e reciproco, per modo che i vari fondi vengono ad essere gravati ed avvantaggiati mutuamente. Nella prima ipotesi unica legittimata a dolersi della inosservanza degli obblighi scaturenti dalla convenzione e la pa. L'interpretazione della convenzione al fine di accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi e compito istituzionalmente riservato al giudice di merito e se congruamente motivata si sottrae al Sindacato di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)