Sez. 2, Sentenza n. 197 del 22/01/1976 (Rv. 378851 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI DI LOTTIZZAZIONE - VALORE DI NORME EDILIZIE - ESCLUSIONE - LIMITI - CONVENZIONI PRIVATE TRASCRITTE - DESTINAZIONE A STRADA DI UN TERRENO - STRUMENTI ESPERIBILI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI DI LOTTIZZAZIONE - VALORE DI NORME EDILIZIE - ESCLUSIONE - LIMITI - CONVENZIONI PRIVATE TRASCRITTE - DESTINAZIONE A STRADA DI UN TERRENO - STRUMENTI ESPERIBILI.*
Le Disposizioni dei piani privati di lottizzazione non costituiscono norme edilizie, agli effetti previsti negli articoli 871, 872 ed 873 cod civ, anche quando i piani stessi siano approvati (ai sensi dell'art 28 della legge urbanistica n 1150 del 1942) ovvero autorizzati (a norma dell'art 8 della legge n 765 del 1967). Tuttavia, se nel vigente ordinamento non e prevista la trasformazione in senso normativo di dette Disposizioni, la disciplina del diritto privato consente di attribuire loro vincolativita generale con lo inserimento in rapporti di contenuto reale ed assoluti, per mezzo degli strumenti del contratto, anche a favore di terzo, e della trascrizione. Cosi, nei piani di lottizzazione e contratti relativi, la destinazione di una striscia di terreno a strada puo essere assicurata, con efficacia reale, mediante la creazione di una communio incidens su di essa, a favore di tutti coloro che hanno contribuito a realizzarla, ovvero mediante la Costituzione immediata di servitu. (V 380/70, mass n 345319; 415/69, mass nn 338477, 338478; (V 2350/62; 1831/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1029, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1102, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)