Sez. L, Sentenza n. 2787 del 04/04/1990 (Rv. 466397 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - CALCOLO - CRITERI - PERIODO ANTERIORE E PERIODO POSTERIORE ALLA VIGENZA DELLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - DISTINZIONE - DELIMITAZIONI DELLA RETRIBUZIONE COMPUTABILE IN BASE A CONTRATTI COLLETTIVI POSTERIORI A DETTA LEGGE - VALIDITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - CALCOLO - CRITERI - PERIODO ANTERIORE E PERIODO POSTERIORE ALLA VIGENZA DELLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - DISTINZIONE - DELIMITAZIONI DELLA RETRIBUZIONE COMPUTABILE IN BASE A CONTRATTI COLLETTIVI POSTERIORI A DETTA LEGGE - VALIDITÀ.*
Mentre per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 l'indennità di buonuscita dovuta agli autoferrotranvieri, in base alla contrattazione collettiva, allorché cessino l'attività con diritto a pensione, deve essere liquidata, interpretando le clausole che facciano riferimento alla retribuzione ultima raggiunta (nella specie, l'art. 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948) nel senso che includono in tale base di computo ogni emolumento fisso e continuativo, con la sola esclusione di quelli derivanti da specifiche e contingenti prestazioni di servizio e cioè nel senso dell'onnicomprensività della base stessa, secondo i criteri fissati per l'indennità di anzianità dagli artt. 1120 e 1121 cod. civ. (non diversamente da quanto stabilito dagli artt. 26 e 27 del regolamento allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 per gli agenti collocati a riposo senza diritto a pensione), per il periodo successivo alla suddetta data, essendo fatta salva la diversa previsione dei contratti collettivi ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, risultano legittime non soltanto deroghe in senso più favorevole al lavoratore, ma altresì clausole contrattuali che delimitino la retribuzione a tali fini computabile, escludendone talune delle componenti che, in forza della sola previsione normativa dell'art. 2120 cod. civ., nel testo novellato, vi risulterebbero comprese. (V 3603/88, mass n 458898; (V 6862/87, mass n 455057; (V 7755/86, mass n 449731).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)