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Sez. 3, Sentenza n. 10600 del 30/04/2010 (Rv. 612774 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ | Riconsegna di merci difformi rispetto a quelle caricate - Presunzione di colpa commerciale del vettore - Sussistenza - Limiti - Prova contraria a carico del vettore - Contenuto - Individuazione della causa del danno e della non imputabilità della colpa - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612774-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ

In tema di trasporto marittimo di cose, la sola circostanza che l'avente diritto alla riconsegna delle merci trasportate provi che le relative condizioni risultano difformi rispetto a quelle rilevate al momento del carico è di per sé sufficiente, sotto il profilo della cd. "colpa commerciale" di cui all'art. 422 cod. nav., ad integrare una presunzione di colpa da parte del vettore marittimo, che risulta conseguentemente gravato dell'onere di individuare la causa del danno e di provare che lo stesso non è imputabile a sua colpa ovvero a colpa dei suoi preposti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del vettore marittimo per il danno subito dall'avente diritto alla riconsegna di un carico di combustibile per aviogetti, a causa della non idoneità delle cisterne destinate al trasporto ad assicurare la ottimale conservazione del combustibile stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 422, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)