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Sez. 1, Sentenza n. 2453 del 04/07/1969 (Rv. 341964 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE PER NULLITA - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - NATURA - SENTENZA DI ANNULLAMENTO NON PASSATA IN GIUDICATO - TITOLO ESECUTIVO COSTITUITO DALLA SENTENZA ARBITRALE - INEFFICACIA DURANTE IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341964-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE PER NULLITA - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - NATURA - SENTENZA DI ANNULLAMENTO NON PASSATA IN GIUDICATO - TITOLO ESECUTIVO COSTITUITO DALLA SENTENZA ARBITRALE - INEFFICACIA DURANTE IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il giudizio d'impugnazione di un lodo arbitrale ha la struttura di un vero giudizio d'appello e non puo, quindi, considerarsi un'Azione di nullita (querela nullitatis), sia perche si svolge dinanzi al giudice superiore a quello che sarebbe stato competente in via normale a decidere la controversia (art.828 cod.proc.civ.), e non gia dinanzi al giudice di primo grado, e sia perche il giudice dell'impugnazione - quando pronuncia la nullita del lodo - estende il suo esame al merito della controversia, utilizzando a tal fine anche le risultanze del giudizio arbitrale, salvo che non disponga ulteriore istruzione (art. 830 cod.proc.civ.). ma, nonostante i punti in comune che i due giudizi presentano, non puo ritenersi che anche nel caso di sentenza emessa su impugnativa di lodo arbitrale trovi applicazione la disposizione dell'art.373 cod. proc.civ., secondo la quale il ricorso per Cassazione non sospende la esecuzione, in quanto tale norma va coordinata con l'altra (art.336) che dispone che la sentenza di riforma estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli Atti dipendenti dalla sentenza riformata, solo quando e passata in cosa giudicata. Ne consegue che la sentenza della Corte di appello con cui sia stato annullato un lodo arbitrale - non essendo passata ancora in giudicato - non vale a far ritenere che, per effetto di essa e durante le more del ricorso per Cassazione, sia venuto meno il titolo esecutivo (lodo) sulla base del quale si proceda in executivis. (nella specie era intervenuta da parte della Corte d'appello sentenza non definitiva non passata in giudicato, dichiarativa della nullita del lodo, proseguendo il giudizio ai fini del merito davanti alla stessa Corte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)