Sez. U, Sentenza n. 1960 del 20/06/1972 (Rv. 359064 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA - IN GENERE - NATURA - QUERELA NULLITATIS - ESCLUSIONE - CARATTERE DI APPELLO LIMITATO - EFFETTI.*
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA - IN GENERE - NATURA - QUERELA NULLITATIS - ESCLUSIONE - CARATTERE DI APPELLO LIMITATO - EFFETTI.*
Nell'impugnazione per nullita del lodo arbitrale il vigente codice di rito ha fuso i due rimedi dell'appello illimitato (per ragioni di fatto e di diritto sostanziale) e dell'impugnazione per nullita (per ragioni eminentemente di rito) gia separatamente previsti (artt 28 e 32) dal codice di procedura civile del 1865. Come prevista dal codice vigente, detta impugnazione ha in un certo senso il carattere di un appello limitato (in quanto ammessa soltanto per determinati errori in procedendo, nonche per inosservanza delle regole di diritto ma nei limiti previsti dal secondo comma dell'art 829) e non puo considerarsi una mera querela nullitatis, sia perche si svolge (a differenza del rimedio di cui all'art 32 del vecchio codice) dinanzi al giudice avente istituzionalmente funzioni di secondo grado rispetto a quello che sarebbe stato competente in via normale a decidere la controversia, sia perche il giudice dell'impugnazione, quando abbia pronunciato la nullita del lodo (fase rescindente), estende il proprio esame al merito (fase rescissoria: art 830 cod proc civ) , utilizzando a tal fine anche le risultanze del giudizio arbitrale, salvo che disponga ulteriore istruzione. (nella specie la SC ha ritenuto che la denominazione 'appellò data dalla parte alla propria impugnativa per nullita del lodo arbitrale e il fatto che essa chiedesse, la 'riformàdel lodo non avessero Rilevanza negativa ai fini dell'ammissibilita della impugnativa medesima). (V 2453'69, mass n 341964; 2400'66, mass n 324645).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)