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Sez. 3, Sentenza n. 1481 del 11/02/1988 (Rv. 457571 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO DI FONDO ALIENATO UNITAMENTE AD ALTRI BENI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RIFERIMENTO AL PREDETTO FONDO - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Stato
decisa il 1988-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457571-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO DI FONDO ALIENATO UNITAMENTE AD ALTRI BENI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RIFERIMENTO AL PREDETTO FONDO - CARATTERE ESCLUSIVO.*

Con riguardo alla prelazione agraria, ove il fondo costituente oggetto dell'affitto a coltivatore diretto venga alienato unitamente ad altri beni, il diritto di prelazione ed il succedaneo diritto di riscatto spettano all'affittuario solo con riguardo al terreno concessogli in affitto. (V 2649/86, mass n 445715; (V 3384/80, mass n 407196; (V 2388/75, mass n 376252).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)