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Sez. 3, Sentenza n. 2649 del 15/04/1986 (Rv. 445715 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO DI UNA PORZIONE DI UN PIÙ AMPIO FONDO NON COLLEGATO ALLE ALTRE PORZIONI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RIFERIMENTO A DETTA PORZIONE - CARATTERE ESCLUSIVO - CONSEGUENZE - TRASMISSIONE DEL PRELIMINARE RIGUARDANTE L'INTERO IMMOBILE E PER UN PREZZO GLOBALMENTE FISSATO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1986-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445715-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO DI UNA PORZIONE DI UN PIÙ AMPIO FONDO NON COLLEGATO ALLE ALTRE PORZIONI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RIFERIMENTO A DETTA PORZIONE - CARATTERE ESCLUSIVO - CONSEGUENZE - TRASMISSIONE DEL PRELIMINARE RIGUARDANTE L'INTERO IMMOBILE E PER UN PREZZO GLOBALMENTE FISSATO - INSUFFICIENZA.*

All'affittuario coltivatore diretto di una porzione soltanto di un più ampio fondo, la quale sia indipendente e non strutturalmente collegata alle altre porzioni (siano o meno esse oggetto di distinti rapporti agrari), il diritto di prelazione e riscatto, a norma a norma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 ed in caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero fondo, spetta con esclusivo riguardo alla suddetta porzione, e comporta, correlativamente, che l'Obbligo del proprietario-concedente di comunicare la proposta di alienazione deve essere osservato con specifico riferimento alla porzione medesima e con indicazione del relativo prezzo, non potendosi considerare all'uopo sufficiente la trasmissione del preliminare riguardante l'intero immobile e per un prezzo globalmente fissato. (V 551/84, mass n 432783; (V 3384/80, mass n 407197; (V 1401/78, mass n 390773).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)