Sez. 3, Sentenza n. 8034 del 03/10/1994 (Rv. 487985 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante - Vendita del fondo congiuntamente ad altri beni - Riduzione in appello della domanda di prelazione - Ammissibilità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Posto che l'esercizio della prelazione o del riscatto da parte del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante, non può essere frustrato dalla vendita del fondo, oggetto del diritto, congiuntamente ad altri beni, spettando il diritto limitatamente al terreno confinante, è ammissibile la riduzione in appello della domanda di prelazione originariamente diretta al complesso dei beni posti in vendita, solo ad una parte di essi, costituendo giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici e giuridici, il giudizio di fatto sulla circostanza che oggetto della compravendita sia un fondo unico (quanto meno funzionalmente) o una pluralità di fondi e sull'ubicazione dei fondi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)