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Sez. 1, Sentenza n. 320 del 13/01/1999 Cc. (dep. 16/03/1999) Rv. 212712 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale -.Revoca - Determinazione della residua pena da espiare - Non considerazione del periodo trascorso in affidamento come pena espiata - Possibilità - Valutazione e motivazione approfondita e puntuale - Necessità.
Stato
decisa il 1999-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212712-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il tribunale di sorveglianza, in presenza di comportamenti particolarmente gravi e che riverberino i loro effetti anche sulla valutazione del periodo trascorso dal soggetto in regime di affidamento in prova, può, nel revocare tale misura, ritenere che, almeno in parte, detto periodo non vada considerato come pena espiata.In tal caso, però, la valutazione e la motivazione debbono essere molto approfondite e puntuali. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, l'ordinanza di revoca pronunciata dal tribunale di sorveglianza nella parte in cui, trattandosi di soggetto che era stato sorpreso a bordo di un'autovettura in compagnia di un pregiudicato ed in possesso di un'arma da sparo, aveva per ciò solo ritenuto - considerata la gravità del fatto - di considerare come non espiata la pena corrispondente all'intera durata del periodo trascorso in affidamento).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)