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Sez. 1, Sentenza n. 5466 del 03/10/2000 Cc. (dep. 09/01/2001) Rv. 217617 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Determinazione della pena residua - Valutazione del periodo di affidamento nonché del concreto carico delle prescrizioni a suo tempo imposte - Necessità - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217617-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Nel procedere alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale per comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura, il tribunale di sorveglianza deve determinare la pena residua da espiare tenendo conto sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte sia del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca. (Nella specie è stata annullata l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva revocato, con effetto "ex tunc", la misura alternativa, sulla base soltanto della gravità del comportamento del condannato, senza tener conto della gravità delle prescrizioni imposte, ai fini della valutazione di proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivo alla gravità della condotta).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)