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Sez. 1, Sentenza n. 27392 del 12/12/2005 (Rv. 586565 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Art. 269 cod.civ. - Paternità naturale - Prova - Dimostrazione della esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento - Sufficienza - Esclusione - Indefettibilità della predetta prova - Esclusione - Ammissibilità di ogni mezzo di prova.
Stato
decisa il 2005-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586565-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'ultimo comma dell'art. 269 cod. civ., introducendo una limitazione di carattere probatorio, per cui la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova sufficiente della paternità naturale, non rende indefettibile la dimostrazione della esistenza di tali rapporti, dovendo la predetta disposizione essere coordinata con quella del secondo comma dello stesso art. 269, per effetto del quale la prova della paternità e della maternità può essere data con qualsiasi mezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)