Sez. 3, Sentenza n. 7943 del 21/05/1982 Ud. (dep. 16/09/1982) Rv. 155058 - 01
EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - ESTREMI.*
EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - ESTREMI.*
Il reato di lottizzazione abusiva, di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, oggi punito ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, sussiste ogni qualvolta si possa ritenere, che l'agente abbia proceduto al frazionamento di un fondo a scopo edilizio; e ciò anche indipendentemente dall'esecuzione di opere di urbanizzazione o dall'esecuzione su alcuni lotti di costruzioni regolarmente autorizzate - l'art. 28 della legge 1942 n. 10, infatti, subordina l'approvazione del piano di lottizzazione alla concessione che prevede, oltre all'esecuzione delle opere da parte del privato, la cessione gratuita a favore del comune delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione. (Conf mass n 153044; (Conf mass n 151612 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)