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Sez. 3, Sentenza n. 3575 del 12/01/1982 Ud. (dep. 01/04/1982) Rv. 153044 - 01

EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1982-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153044-01

EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - ESTREMI.*

Il reato di lottizzazione abusiva, di cui all'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, oggi punito dall'art. 17 lett. B) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sussiste ogni qualvolta si possa, per effetto di un complesso di indizi univoci e convergenti, ritenere che l'agente abbia proceduto al frazionamento di un fondo a scopo edilizio; e ciò anche indipendentemente dalla esecuzione di opere di urbanizzazione o dalla dichiarata destinazione agricola del terreno. (V mass n 151612, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)