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Sez. 5, Sentenza n. 28683 del 23/12/2005 (Rv. 586223 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI | Spese incrementative - Indicazione nel termine di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 643 del 1972 - Necessità - Fondamento - Omessa indicazione specifica e distinta da quella del valore iniziale dell'immobile - Errore formale - Esclusione - Conseguenze - Decadenza dal diritto al computo.
Stato
decisa il 2005-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586223-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI

In tema di INVIM, la disposizione di cui all'art. 18, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, secondo cui le spese incrementative, se non esposte nella dichiarazione prevista dal primo comma, debbono essere denunciate, a pena di decadenza, al momento della registrazione dell'atto o nel termine stabilito ai fini della deduzione delle passività agli effetti dell'imposta successoria, risponde alla finalità di consentire all'Amministrazione finanziaria l'esercizio dei poteri di verifica e controllo di cui dispone nella fase di liquidazione dell'imposta: ne consegue che l'omessa indicazione specifica di tali spese, nei termini fissati dalla legge ed in maniera distinta rispetto a quella del valore iniziale del bene, al quale sono destinate ad essere sommate ai fini del calcolo dell'imponibile, integra non già un mero errore formale, ma una vera e propria causa di decadenza per il contribuente, idonea ad incidere in maniera definitiva sul suo diritto al computo delle spese incrementative.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 11 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)