Sez. 5, Sentenza n. 6339 del 03/05/2002 (Rv. 554078 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI | Spese incrementative dell'immobile - Mancata esposizione nella dichiarazione - Decadenza - Sussistenza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI
In tema di INVIM straordinaria, il contribuente che non abbia esposto, nell'apposita dichiarazione, le spese cosiddette incrementative decade dal diritto di computarle nel valore iniziale del bene immobile; né può trovare applicazione analogica la regola, propria dell'accertamento induttivo del reddito di impresa, della computabilità dei costi non contabilizzati relativi ai ricavi occultati, atteso che essa è strettamente collegata al fatto che la registrazione dei costi porterebbe all'accertamento dei maggiori ricavi (e dunque non si può pretendere che il contribuente, che ha scelto di occultare i secondi, ufficializzi i primi), mentre, nel caso dell'INVIM, il contribuente può indicare le spese incrementative senza essere esposto a conseguenze pregiudizievoli.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)