Sez. 1, Ordinanza n. 10349 del 17/05/2005 (Rv. 580806 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - IN GENERE | Gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci - Denunzia al tribunale - Provvedimenti "ex" art. 2409 cod. civ. - Reclamo - Decisione della corte d'appello - Impugnabilità in cassazione "ex" art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - IN GENERE
I provvedimenti resi sulla denuncia di irregolarità nella gestione di una società "ex" art. 2409 cod. civ., ancorchè comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quello prescelto dall'assemblea, ovvero decidano questioni inerenti alla regolarità del relativo procedimento, sono privi di decisorietà in quanto, nell'ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, si risolvono in misure cautelari e provvisorie, e, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, né hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale. Tali provvedimenti, pertanto, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., e tale principio non incontra deroga neppure nel caso in cui la corte d'appello abbia, in sede di reclamo, risolto in senso positivo o negativo questioni inerenti alla regolarità o all'ammissibilità stessa del procedimento, dato che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale per cui il processo è predisposto, e perciò, se tale atto sia privo di decisorietà, nemmeno le statuizioni ad esso strumentali possono avere autonoma valenza di provvedimenti decisori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)