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Sez. 1, Sentenza n. 22489 del 29/11/2004 (Rv. 578630 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Provvedimento adottato dal tribunale in camera di consiglio - Statuizione sulle spese - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 11 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578630-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

Nei provvedimenti sulla denuncia di irregolarità nella gestione di società resi dal tribunale in camera di consiglio a norma dell'art. 2409 cod. civ., non è proponibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso la statuizione sulle spese, perchè questa, pur avendo natura decisoria in quanto costitutiva di un rapporto obbligatorio, è tuttavia priva di definitività, essendo parte integrante di un provvedimento assoggettato ad un diverso mezzo di impugnazione, quale il reclamo alla corte d'appello territorialmente competente ai sensi dell'art.739 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)