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Sez. 5, Sentenza n. 11314 del 29/08/2000 (Rv. 539858 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Contenuto - Limiti - Prova della pretesa vantata - Necessità - Esclusione - Incombenza dell'onere probatorio sull'Amministrazione finanziaria - Condizioni - Avvenuta impugnazione dell'avviso in sede giurisdizionale - Necessità.
Stato
decisa il 2000-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539858-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE

L'avviso di accertamento sia delle imposte dirette sia di quelle indirette deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'imponibile, dell'aliquota applicata e dell'imposta liquidata, nonché dei criteri richiamati ai fini della rettifica. È solo a seguito dell'impugnazione giudiziaria esperita dal contribuente che l'Amministrazione finanziaria sarà tenuta a passare, dall'allegazione della propria pretesa, alla prova del credito tributario vantato, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto, incorrendo perciò nel rischio della soccombenza ove la prova non sia raggiunta.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)