diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1107 del 04/02/1998 (Rv. 512192 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Avviso di accertamento con metodo induttivo o sintetico - Contenuto minimo - Nozione - Specificazione ed allegazione delle prove - Onere dell'amministrazione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di accertamento induttivo all'esito di mancato rinvenimento dei libri di impresa.
Stato
decisa il 1998-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512192-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO

La validità formale dell'accertamento con metodo induttivo o sintetico, sotto il profilo del requisito motivazionale, altro non esige, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, che l'indicazione di fatti e circostanze giustificative del metodo medesimo, e quindi è assicurata dal richiamo del mancato rinvenimento, in fase ispettiva, dei libri di impresa, quale situazione che, di per sè, autorizza la rettifica dell'imponibile sulla scorta delle notizie e dei dati comunque raccolti e conosciuti, restando poi affidata all'eventuale giudizio d'impugnazione dell'atto, la problematica della idoneità dei relativi elementi, insieme a quelli che siano forniti dall'ufficio in corso di causa, a dare sostegno probatorio alla pretesa impositiva.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)