Sez. 3, Sentenza n. 1772 del 09/03/1983 (Rv. 426619 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVE DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - ESCLUSIONE - DELLA PROROGA - CONDIZIONI EX ART. 2 LEGGE N. 176 DEL 1978 - ESERCIZIO DA PARTE DEL CONCEDENTE, DELL'ATTIVITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO PER ALMENO DUE ANNI NELL'ULTIMO DECENNIO - COMPUTO DEL DECENNIO - MODALITÀ - NATURA DI DETTO REQUISITO - PRESUPPOSTO PROCESSUALE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVE DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - ESCLUSIONE - DELLA PROROGA - CONDIZIONI EX ART. 2 LEGGE N. 176 DEL 1978 - ESERCIZIO DA PARTE DEL CONCEDENTE, DELL'ATTIVITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO PER ALMENO DUE ANNI NELL'ULTIMO DECENNIO - COMPUTO DEL DECENNIO - MODALITÀ - NATURA DI DETTO REQUISITO - PRESUPPOSTO PROCESSUALE.*
Il requisito dell'Esercizio, da parte del concedente, dell'attività di coltivatore diretto per almeno due anni nell'ultimo decennio - necessario, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 maggio 1978 n. 176, per la cessazione della proroga legale dell'affitto di fondo rustico a norma dell'art. 1, lett. A), del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273 - va accertato calcolando, a ritroso, la durata di tale decennio non dalla data della pronunzia, bensì da quella della citazione, poiché al riguardo deve ravvisarsi, in base alle finalità della legge n. 176 del 1978, collegate all'accertamento della sussistenza di detto nuovo requisito in un arco temporale ben determinato, e non rimesso all'arbitrio di una delle parti a danno dell'altra, non già una condizione dell'Azione, ma un presupposto processuale, la cui Mancanza preclude pertanto al concedente la proposizione della domanda di cessazione della proroga. (V 4814/82, mass n 422805).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)