Sez. 3, Sentenza n. 4814 del 04/09/1982 (Rv. 422805 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL CONCEDENTE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - REQUISITO RICHIESTO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 176 DEL 1978 - SOPRAVVENIENZA DI TALE NORMA DOPO LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA IN APPELLO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL CONCEDENTE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - REQUISITO RICHIESTO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 176 DEL 1978 - SOPRAVVENIENZA DI TALE NORMA DOPO LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA IN APPELLO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
In tema di cessazione della proroga legale dell'affitto di fondi rustici, la norma dell'art. 2 della legge 10 maggio 1978 n. 176, modificando l'art. 1, comma secondo, lettera a), del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, ha stabilito l'ulteriore requisito, per avere diritto alla cessazione della proroga legale, che il concedente o il locatore che dichiari di volere coltivare direttamente il fondo, abbia esercitato l'attività di coltivatore diretto per almeno due anni negli ultimi dieci anni. Pertanto, il mancato accertamento di tale requisito (costituente condizione dell'Azione) nella decisione impugnata (emanata prima dell'avvento di detta norma) comporta la Cassazione della medesima con rinvio alla stessa Sezione specializzata agraria, per l'espletamento della relativa indagine. (Conf 2825/82, mass n 420694; (Conf 2768/82, mass n 420642; (Conf 2035/82, mass n 419897).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)