Sez. 2, Sentenza n. 43473 del 14/11/2002 Cc. (dep. 20/12/2002) Rv. 223509 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Investigazioni difensive - Ricezione di dichiarazioni e assunzioni di informazioni da parte del difensore - Modalità differenti di documentazione - Attestazione degli avvertimenti previsti dall'art. 391-bis comma 2 cod. proc. pen. - Necessità anche per le assunzioni di informazioni - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
In tema di investigazioni difensive, gli avvertimenti che, ai sensi dell'art. 391-bis comma 3 cod. proc. pen., il difensore deve rivolgere alla persona da cui assume le informazioni, non richiedono forme particolari, infatti l'art. 391-ter comma 3 cod. proc. pen. non impone una attestazione formale, a differenza di quanto previsto dallo stesso articolo - al comma 1 lett. c) - per la documentazione delle semplici dichiarazioni, né richiede che i verbali compilati dai difensori contengano l'analitica enunciazione dei singoli avvertimenti (nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto sufficiente la seguente attestazione informale, contenuta nei verbali redatti dal difensore: "il dichiarante viene edotto delle facoltà di legge e di quanto disposto con gli art. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen., di cui si dà lettura e che ha facoltà di non rispondere").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 ter CORTE COST., Legge 07/12/2000 num. 397 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)