Sez. 3 - , Sentenza n. 5779 del 08/03/2017 (Rv. 643395 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Sospensione dei termini processuali prevista per il cd. “sisma Emilia” – Opposizione agli atti esecutivi – Chiusura della fase cautelare ed introduzione di quella di merito – Termine stabilito dal giudice “ne ultra quem” – Inesistenza giuridica – Scadenza del termine nel corso del suddetto periodo di sospensione – Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
In tema di opposizione agli atti esecutivi, ove l'ordinanza conclusiva della fase cautelare assegni un termine "ne ultra quem" per l'introduzione del giudizio di merito, lo stesso deve considerarsi omesso o giuridicamente inesistente, siccome indeterminato o inapplicabile nella decorrenza, nella durata e nella scadenza; pertanto, ove esso scada nel periodo di sospensione dei termini prevista per il cd. "sisma Emilia", ex art. 11, comma 13-quater, del d.l. n. 174 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 213 del 2012, in applicazione dell'art. 289 c.p.c. deve ritenersi tempestiva l'autonoma introduzione del giudizio di merito che venga eseguita dalla parte interessata entro il termine semestrale decorrente dalla cessazione della menzionata sospensione "ex lege" (coincidente con l'1 luglio 2013).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legge 10/10/2012 num. 174 art. 11 com. 13, Legge 07/12/2012 num. 213 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)