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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25064 del 11/12/2015 (Rv. 638027 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Esaurimento della fase sommaria - Omessa fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito - Conseguenze - Impugnabilità del provvedimento ex art. 111, comma 7, Cost. - Esclusione - Fondamento - Instaurazione della causa di merito - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2015-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638027-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

In tema di opposizione agli atti esecutivi, nel regime dell'art. 618, comma 2, c.p.c., l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) i provvedimenti di cui al primo inciso del citato comma, e, senza provvedere sulle spese, ometta di fissare il termine perentorio per l'iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall'art. 111, comma 7, Cost., essendo priva del carattere della definitività. Infatti, l'iscrizione della causa a ruolo ai fini della prosecuzione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. con la cognizione piena è ammissibile anche a prescindere dalla fissazione del predetto termine e, comunque, di esso può essere chiesta la fissazione al giudice dell'esecuzione, con istanza da proporsi ai sensi dell'art. 289 del codice di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 2, Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)