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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12170 del 14/06/2016 (Rv. 640317 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Opposizioni esecutive - Fase sommaria - Chiusura - Omessa fissazione del termine per il merito - Statuizione sulle spese - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640317-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

In tema di opposizioni esecutive ex artt. 615, comma 2, 617 e 619 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, chiudendo la fase sommaria, liquidi le spese ma ometta, al contempo, di fissare il termine per l'introduzione del giudizio a cognizione piena, è inammissibile atteso che, da un lato, il provvedimento conclusivo della fase sommaria, pur dovendo contenere necessariamente la statuizione sulle spese, in sé riesaminabile nel giudizio di merito, è privo del carattere di definitività, mentre, dall'altro, la mancata indicazione del termine entro cui introdurre la successiva eventuale fase di merito può essere sanata richiedendo l'integrazione del provvedimento, ex art. 289 c.p.c., ovvero introducendo autonomamente il giudizio a cognizione piena, in mancanza delle quali il procedimento si estingue ex art. 307 c.p.c. con conseguente impossibilità di rimettere in discussione la statuizione sulle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)