Sez. 1, Sentenza n. 12746 del 07/03/2012 Cc. (dep. 04/04/2012) Rv. 252355 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Presupposti per la concessione - Partecipazione all'opera rieducativa - Criteri di valutazione - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione si riferisce, secondo i criteri indicati dall'art. 103 Reg. Es. (approvato con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione giĆ conseguita, ma soltanto l'adesione al processo di reintegrazione sociale "in itinere". (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il diniego della liberazione anticipata motivato sulla commissione da parte del condannato di un illecito disciplinare risalente al semestre successivo a quello oggetto della domanda).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)