Sez. 2, Sentenza n. 8865 del 28/11/1987 (Rv. 456221 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Il convincimento espresso dal giudice di merito circa l'importanza ed il valore delle pratiche trattate dal professionista legale, il pregio dell'opera da lui svolta, i risultati ed i vantaggi conseguiti dal cliente, ai fini della Determinazione dell'onorario, si sottrae al Sindacato di legittimità, quando la motivazione sia immune da vizi logici o giuridici (nella specie la Corte suprema ha ritenuto congrua e corretta la statuizione dei giudici di merito che, pur riconoscendo la "straordinaria importanza" delle cause trattate, avevano negato l'applicabilità della percentuale massima (del 3%) prevista per le cause di valore superiore a 500.000.000 liquidando le spese in una misura intermedia tra il minimo ed il massimo, in quanto il contenuto sostanzialmente unitario dell'intera vicenda processuale imponeva una liquidazione in una misura intermedia per evitare risultati eccessivi e sproporzionati). (V 2250/71, mass n 353070; (V 917/66, mass n 321827).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)