Sez. L, Sentenza n. 28274 del 26/11/2008 (Rv. 605777 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Provvedimenti del giudice ordinario nei confronti della P.A. - Sentenza di condanna ad un "facere" infungibile - Ammissibilità - Limiti - Efficacia sostanziale di sentenza di accertamento (dell'obbligo) - Al fine della eventuale richiesta di risarcimento danni - Sussistenza - Fattispecie relativa a dirigente.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel prevedere espressamente che "Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati", attribuisce al giudice del lavoro il potere di adottare qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna ad un "facere", dovendosi ritenere irrilevante il carattere infungibile dell'obbligo in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della (eventuale) esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche (derivanti dall'inosservanza dell'ordine in essa contenuto) che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte la possibile successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un "facere" infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio enunziato, ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'ammissibilità della domanda di condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'adempimento dell'obbligo di valutare la posizione del dirigente, lasciato in inattività forzosa, ai fini del conferimento di un incarico corrispondente alle sue qualifiche).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)