Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 412 del 13/01/2021 (Rv. 660225 - 01)
INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA) | - Gestione di un impianto di distribuzione di carburante - Natura - Scadenza del contratto - Rinnovo tacito del contratto - Divieto - Conseguenze- Recesso "ad nutum" - Fondamento.
INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA)
L'affidamento a terzi, da parte del concessionario, della gestione di un impianto di distribuzione di carburante, presuppone la cessione in uso gratuito (comodato) del complesso dei beni strumentali destinati all'esercizio dell'attività economica oggetto della concessione amministrativa secondo lo schema negoziale previsto sotto il vigore dell'abrogato art.16 d.l. n. 745 del 1970, conv. in l. n. 1034 del 1970; ne consegue che, anche nel caso non sia stata predeterminata la durata del comodato, il contratto viene meno su richiesta di restituzione del comodante allo scadere dei nove anni, previsti come termine legale minimo della cessione stessa e ciò comporta necessariamente il venir meno anche dell'attività di gestione dell'impianto di distribuzione, che non potrebbe proseguire a causa dell'indisponibilità degli indispensabili beni strumentali, la cui gratuita utilizzazione è, ai sensi della suddetta disciplina legislativa, condizione essenziale per l'affidamento a terzi della gestione dell'impianto medesimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 16 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST., DPR 27/10/1971 num. 1269 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/02/1998 num. 32 art. 1 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)