diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3392 del 08/03/2001 (Rv. 544583 - 01)

INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA) | Gestione di un impianto di distribuzione di carburante - Scadenza del contratto - Rinnovo tacito del contratto - Divieto - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544583-01

INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA)

Il contratto di affidamento in gestione di un impianto per la distribuzione di carburante, secondo lo schema previsto dall'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e dal d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, non è suscettibile, dopo la scadenza, di tacito rinnovo, in ragione della natura pubblicistica del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione ed il concessionario e dei conseguenti obblighi di quest'ultimo di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione osservando il divieto di apportare modifiche agli impianti e di dare agli stessi una destinazione diversa da quella assegnata, obblighi, entrambi, fissati a pena di decadenza dalla concessione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 16 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST., DPR 27/10/1971 num. 1269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)