diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 697 del 25/10/1984 Ud. (dep. 22/01/1985) Rv. 167540 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957 RATIFICATA CON LEGGE 30 GENNAIO 1963 N. 300 - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - VALIDITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167540-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957 RATIFICATA CON LEGGE 30 GENNAIO 1963 N. 300 - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - VALIDITÀ - LIMITI.*

Il principio di specialità di cui all'art. 14 comma primo della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non è impeditivo dell'Esercizio della Azione penale quando vi è la esigenza di celebrare il giudizio per interrompere la prescrizione. (Conf mass n 164701).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 14, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)