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Sez. 2, Sentenza n. 11373 del 19/12/1996 (Rv. 501426 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE (NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA) | Esistenza di una via pubblica - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501426-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE (NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA)

Ai fini dell'esonero dall'osservanza delle norme del codice civile concernenti le distanze tra costruzioni, l'esistenza di una via pubblica si configura solo quando la determinazione della P.A. di realizzarla si sia tradotta nella concreta destinazione del suolo a tale scopo, mediante l'esplicazione della necessaria attività, sia giuridica che materiale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879, Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)